Crocifisso: garanzia di pluralismo confessionale e culturale

Nei giorni passati  il sindaco del Comune di Torre del Greco -  grande città alle falde del Vesuvio - ha emanato un’ordinanza per “mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado del Comune come espressione dei fondamentali valori civili e culturali dello Stato italiano”.
La necessità di intervenire con uno strumento amministrativo in materia, dimostra come il dibattito sollevato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (su istanza presentata da una cittadina italiana) sia ancora molto acceso. La Corte agli inizi dello scorso novembre affermò che “la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche è
crocifissoNei giorni passati  il sindaco del Comune di Torre del Greco -  grande città alle falde del Vesuvio - ha emanato un’ordinanza per “mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado del Comune come espressione dei fondamentali valori civili e culturali dello Stato italiano”.
La necessità di intervenire con uno strumento amministrativo in materia, dimostra come il dibattito sollevato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (su istanza presentata da una cittadina italiana) sia ancora molto acceso. La Corte agli inizi dello scorso novembre affermò che “la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche è una violazione della libertà dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni".  Un’affermazione che solleva molte domande. Ci si deve chiedere, anzitutto,  se l'obbligo di esposizione del crocifisso non contraddica la “laicità dello Stato”.
Ma il problema è più trasversale.  In una società multireligiosa è opportuno difendere un simbolo religioso piuttosto che un altro?  A che tipo di simbologia deve essere ascritto il crocifisso. Presidio dell’identità religiosa o di quella culturale? Oppure di tutte e due?
Domande alle quali in questi giorni si stanno sentendo le risposte più disparate e spesso campate in aria. Per questo è necessario ricostruire la vicenda partendo dai diritti alla sua base.
1988. Consiglio di Stato “La Croce è il simbolo della civiltà e della cultura cristiana”
Il Consiglio di Stato nell’aprile del 1988, col parere n. 63 rispondeva al Ministero della pubblica istruzione sull’applicazione delle norme che prevedevano il crocifisso nelle scuole.  In quella sede i giudici di Palazzo Spada evidenziarono che “il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa”.  Per di più i giudici facevano notare che “occorre, poi, anche considerare che la Costituzione repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico”.
1989. La Corte Costituzionale definisce il principio di laicità. La Germania apre la sua via.
La Corte Costituzionale, l’anno successivo con la sentenza n. 203/1989, in estrema sintesi afferma che il principio di laicità, quale emerge dalla Costituzione, implica la “non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”.
Diversi anni dopo, in Germania la Corte Costituzionale (Bundesverfassungsgericht - BVerfG) riconosce che “il diritto di libertà religiosa garantito dalla legge non assicura soltanto la facoltà di partecipare agli atti di culto in cui si esprime il credo di appartenenza, ma anche la facoltà di tenersi lontani dalle attività e dai simboli implicati nell'esercizio del culto medesimo”. I giudici tedeschi ritennero importante distinguere “i luoghi che sono sottomessi al diretto controllo statale” da quelli che “sono lasciati alla libera organizzazione della società”, concludendo che “Lo Stato, nel primo caso, è obbligato a proteggere l'individuo dagli interventi o dagli ostacoli che possono provenire dai seguaci di altre fedi o di gruppi religiosi concorrenti con quello di appartenenza. Anche quando lo Stato collabora con le confessioni religiose, esso non può pervenire ad una identificazione con alcuna di queste. Lo Stato, inoltre, deve rispettare il diritto naturale dei genitori di curare e di allevare i loro figli secondo le proprie convinzioni religiose. Confliggono con questo diritto le prescrizioni dello Stato di Baviera e le decisioni assunte in forza di esse, che impongono l'affissione del crocifisso in tutte le aule scolastiche delle scuole popolari”. L’obbligo di affissione, dunque, fu messo fuori legge.
Tornando al Bel Paese fece scalpore la vicenda dello scrutatore elettorale che si rifiutò di assumere l’incarico giacchè, nella stanza dove avrebbe dovuto prestare servizio, non era stato rimosso il crocifisso. Nel 2000 la Corte di Cassazione gli diede ragione. La riflessione  fu importante, in quanto mise in collegamento il principio di laicità dello Stato con quello dell’imparzialità dell’amministrazione.
Lo Stato laico è quello che garantisce un “regime di pluralismo confessionale e culturale". I giudici della Suprema Corte vollero indicare la via concreta per la realizzazione del principio. Lo Stato laico garantisce che il luogo pubblico deputato al confronto tra le diverse religioni sia neutrale. Una neutralità attiva, intesa come “compito dello Stato di svolgere interventi per rimuovere ostacoli ed impedimenti  in modo da uniformarsi a quella distinzione tra ordini distinti, che caratterizza nell'essenziale il fondamentale o supremo principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato”.
La Cassazione offrì anche una preziosa ricostruzione storica. “Il ritorno con l’avvento del Fascismo del crocifisso nelle aule delle scuole elementari (circ. min. p.i. 22.11.1922) e poi di ogni ordine e grado (circ. min. p.i. 26.5.1926), nonché negli uffici pubblici in genere (o.m. 11.11.1923, n. 250) e nelle aule giudiziarie (circ. min. g. g. 29.5.1926, n. 2134/1867), è comunemente indicato nella dottrina storica e giuridica come uno dei sintomi più evidenti del neo-confessionismo statale: tanto emerge, per esempio, dalla circ. 26.5.1926 cit., secondo cui si tratta di fare in modo che il simbolo della nostra religione, sacro alla fede e al sentimento nazionale, ammonisca ed ispiri la gioventù studiosa, che nelle università e negli studi superiori tempra l’ingegno e l’animo agli alti compiti cui è destinata”.
Il richiamo storico della Cassazione è importante. Ci permette di comprendere che la vicenda del crocifisso deve necessariamente essere collocata nel contesto storico ed istituzionale del nostro Paese.
Collocazione che ha trovato la sua sede con la sentenza n. 556/2006 del Consiglio di Stato in cui si legge che “il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana. Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale” .
Ed è questa la chiave di lettura che si deve applicare al dibattito in corso sul crocifisso.
La società italiana sta diventando multietnica e multiculturale. L’integrazione delle popolazioni immigrate può avvenire solo attraverso il viaggio su doppio binario: da un lato garantendo loro libertà di coscienza e di religione, dall’altro  salvaguardando quelle tradizioni italiane che assicurano la coesione del tessuto sociale. Per questa via, riconoscendo che il crocifisso esprime l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana, non se ne può che dedurre che esso rappresenti una delle tradizioni nazionali che assicurano la coesione sociale e che per tale via non entrano in conflitto col principio di laicità.
Così l’integrazione sarà possibile. In fondo è di questo che ci si preoccupa. Permettere a quanti convivono di avvertire il rispetto reciproco delle proprie tradizioni e della propria identità. Se ciò viene avvertito il conflitto non nasce. Di poi la dove l’integrazione è matura si potrà decidere anche di caso in caso. Opinione personalissima di chi scrive è che il crocifisso debba rimanere dove già si trova. Ma la dove non si trova ancora (per esempio in una scuola di nuova costruzione) non debba essere imposto in alcun modo. Anzi sarà compito della collettività che in quel luogo statale si incontra e convive decidere come convivere e come condividere i simboli della propria identità condivisa.
Andrea Di Lecce

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